A) Confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto - Priorato delle Confraternite per la Diocesi di Acqui

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A) Confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto

Le Confraternite

Sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono necessariamente essere iscritte nel registro delle persone giuridiche (Legge 20 maggio 1985 n. 222) tenuto dalla cancelleria del Tribunale civile del capoluogo della provincia in cui hanno sede.
Le curie diocesane sono invitate a controllare che tutte le confraternita per le quali esiste il decreto di riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto siano effettivamente iscritte nel suddetto registro. (Tutte quelle di cui RD del 33)

Se la confraternita non è operativa (quiescente)
Nel caso che una confraternita abbia cessato di fatto l'attività, non abbia più neppure un confratello o comunque non sia in grado di eleggere gli organi statutari,
- il Vescovo diocesano deve nominare un commissario a norma del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, perché provveda all'iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi, governando la confraternita per un tempo determinato oppure si trovano nuovi confratelli che provvedono alla nomina degli organi direttivi e all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi.

A questo punto sono possibile tre diversi sviluppi
1) la confraternita viene ricostituita.
Il commissario dopo aver identificato i nuovi confratelli, lascia la carica e si elegge un nuovo consiglio che provvede alla nomina degli organi direttivi e all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi.
2) la confraternita viene ricostituita e trasferisce la sede della stessa un’altra di recente costituzione all’interno dello stesso comune che ne è priva.
a) Il commissario o il nuovo consiglio richiedono alla prefettura il trasferimento della sede della confraternita quiescente presso la confraternita “attiva”
b) si fa richiesta al ministero dell’interno di aggiungere al nome della confraternita “quiescente” quello della confraternita “attiva
3) la confraternita viene soppressa.

Qualora il Vescovo non ravvisi la possibilità di adesione di nuovi soci in un ragionevole spazio di tempo [
1] senza attendere la scadenza del termine dei "centum annorum" previsto dalla medesima disposizione canonica come causa estintiva.
La devoluzione dei patrimonio deve essere disposta secondo le indicazioni (e con la procedura) stabilite dall'art. 20 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984: vale a dire, in favore dei destinatari previsti dalla volontà dei disponenti o dallo statuto della confraternita stessa, o, in mancanza di specifiche previsioni, in favore dell'ente immediatamente superiore ai sensi dei can. 123 (cioè della Diocesi), fatti sempre salvi gli eventuali diritti acquisiti.


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[1]
Le persone giuridiche sono, per loro natura, perpetue (can. 120, § 1). tuttavia, considerando che le confraternita sono associazioni di fedeli, per le quali la presenza di soci costituisco un elemento essenziale, è bene che il Vescovo diocesano proceda alla soppressione della confraternita "quiescente', ai sensi dello stesso canone citato.

 
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